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#luca giudici
raddlounge · 2 months
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luca giudici (Spiritual Sauna | Lost Music Festival) in RADD LOUNGE
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tastierearranger · 1 year
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Arranger Legacy | GEM Genesys
Nell’ambito della rubrica Arranger Legacy, abbiamo sinora affrontato sette magnifici strumenti del passato, grazie alla collaborazione con Riccardo Gerbi, Giorgio Marinangeli e Marcello Colò. Oggi siamo qui raccontarvi l’esperienza di GEM Genesys nella storia delle tastiere con accompagnamenti. Vi consiglio un passaggio su SM Strumenti Musicali e sul blog di Giorgio Marinangeli per completare le…
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abatelunare · 6 months
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Decisioni domenicali
Ho deciso. Smetto di guardare Amici. Ho colto alcuni segnali che mi hanno fatto comprendere in quale direzione stia andando l'edizione di quest'anno. 1) Tommaso Paradiso, chiamato un paio di puntate fa a giudicare la gara di canto, ha affermato che il livello degli allievi non è mai stato così alto. 2) Le uniche due allieve - Sarah e Stella - con una voce decente non vengono in alcun modo incoraggiate. Al contrario: si cerca di farle passare inosservate. 3) I giudici esterni, chiamati a valutare le sfide, favoriscono in modo sfacciatamente palese gli allievi della scuola, salvo nei casi in cui si dimostrino tragicamente inferiori agli sfidanti. 4) Si sta cercando di far passare l'idea che l'allievo Holden sia un fenomeno di quelli che s''ncntrano di rado. La vedova di Mango gli ha addirittura detto che ha cantato in maniera straordinaria un brano del defunto consorte. 5) Le belle voci che cantano bene non vengono prese in minima considerazione, tranne nei casi in cui siano oggettivamente meravigliose perché lì non possono farci nulla. Temo abbia ragione Luca Jurman, ex docente della scuola, che su YouTube va demolendo sistematicamente l'edizione 2023. Perché il VAR è inutile, quando l'arbitro non capisce una minchia fritta. O finge di non capirla.
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realnews20 · 4 days
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E' durato poco meno di mezz'ora l'interrogatorio di garanzia di Matteo Cozzani, ex sindaco di Porto Venere e capo di gabinetto di Giovanni Toti, arrestato con l'accusa di corruzione e turbata libertà degli incanti nell'ambito dell'inchiesta che ha scosso la Regione Liguria. Cozzani ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee di fronte al gip Mario De Bellis. Si è presentato poco prima delle 9 presso il Palazzo di giustizia della Spezia accompagnato dall'avvocato Massimo Ceresa Gastaldo, entrando nell'aula udienze numero 12. "E' sereno e tranquillo di poter chiarire tutti gli addebiti, che contesta, pur vivendo una situazione non semplice. Al momento non è ancora in grado di rispondere nel merito - ha detto ai cronisti l'avvocato Gastaldo uscendo dal palazzo di giustizia -. Ha fatto presente che le esigenze cautelari, dal nostro punto di vista, non sussistono perché non ricopre da anni la carica di sindaco di Porto Venere e anche perché, in ragione del clamore mediatico della vicenda, non ricoprirà più il ruolo di capo di gabinetto". Poco prima il fratello di Matteo Cozzani, l'imprenditore Filippo Cozzani, si era a sua volta presentato davanti ai giudici insieme al suo avvocato Luca Bicci. E' terminato anche l'interrogatorio di garanzia di Roberto Spinelli, figlio di Aldo Spinelli, l'imprenditore portuale finito ai domiciliari perché accusato di corruzione. Secondo quanto appreso, Roberto Spinelli avrebbe risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni. Il gip ha appena iniziato l'interrogatorio di garanzia per l'ex consigliere di Esselunga indagato e sottoposto a interdittiva nell'ambito dell'indagine che ha sottoposto agli arresti domiciliari il presidente di Regione Liguria Toti. "Il tema è Genova ma il tema è anche l'intero Paese. Bisogna capire se è solamente legato ai fatti che leggiamo mi sembra abbastanza preoccupante, nel senso che nessuna impresa prenderà più un appalto pubblico, magari dopo essere stata ad una cena elettorale". Lo sottolinea Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e mobilità intervistato a 24 Mattino su Radio 24."Quello che passa è che si fanno le opere per ingraziarsi un imprenditore che ti dà 70mila euro, siamo all'inizio di un 'cinema' che durerà anni e che rischia di bloccare tutti i cantieri", rileva Rixi.   Per Rixi c'è anche "un problema di metodo: la prima cosa che emerge chiara, indipendentemente da come uno la pensi, è che l'attuale legge sul finanziamento sui partiti non va bene e va riscritta immediatamente, deve tornare il contributo pubblico o ci deve essere qualche forma di tutela"."Noi siamo passati da atti che risulterebbero secondo gli inquirenti già nulli o viziati nel 2020-2021, siamo nel 2024 e quindi tutti gli atti successivi oggi leggendo le interpretazioni vengono visti sotto una luce diversa questo è il tema. Anche cose che magari di per sé non avrebbero problemi, rischiano a loro volta di essere viziate, quindi potrebbe esserci un effetto catena non solo sul porto ma su moltissimi appalti, anche sul retroporto di Alessandria per il Piemonte per esempio o altro", conclude Rixi.  Bucci: "Gioco al massacro, io non ci sto" - "Non ho motivo per pensare di essere coinvolto, e in ogni caso devo rimanere al mio posto di sindaco. Ma potrei anche decidere di dimettermi. Come disse Oscar Luigi Scalfaro, al quale non oso certo paragonarmi, a questo gioco al massacro io non ci sto. Chiedo chiarezza, anche sulla mia posizione". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Genova Marco Bucci. "Non vedo l'ora di poter parlare con i magistrati. Sono disponibile a discutere di ogni aspetto che riguarda la mia persona e la mia attività" sottolinea. Alla domanda 'Si sente tradito da qualcuno?' risponde: "Ovviamente. Io sono quello che ci ha messo la faccia con i miei colleghi di Reggio Emilia e Torino per la nomina di Paolo Emilio Signorini al vertice di Iren. Se sono veri certi suoi comportamenti, questo è un grave tradimento della mia fiducia".
Su Toti, Bucci aggiunge: "Ho lavorato tanto e bene con il presidente e mi auguro ancora di poter tornare a lavorare con lui. L'ho detto e lo ribadisco. Io non so nulla dei suoi rapporti con le altre persone. Ma se certe cose sono vere, è un problema. Anche per me, a livello personale". L'inchiesta sulla corruzione in Liguria avviata dalla procura di Genova e dalla dda tocca anche la sanità. Come anticipato oggi da alcuni quotidiani, si tratta di due filoni, uno relativo ai vaccini Covid e uno che riguarda invece presunti finanziamenti illeciti a Toti da parte di imprenditori della sanità privata.Per quanto riguarda il reato ipotizzato di falso, il governatore Giovanni Toti e il suo ormai ex capo di gabinetto Matteo Cozzani, entrambi ai domiciliari, sono indagati per i dati Covid: secondo una delle ipotesi della procura i numeri sarebbero stati gonfiati per ottenere più vaccini dalla struttura commissariale.Tra le intercettazioni avviate dagli investigatori una in particolarte riguarda l'argomento. Le 'cimici' installate nell'ufficio di Cozzani - già sotto indagine per presunta corruzione elettorale - registrano una conversazione. Cozzani sta parlando della difficoltà di ottenere i vaccini: "Il problema qual è stato… che io avevo già truccato, lui li ha presi, cosa è accaduto li ha riaumentati", dice il capo di gabinetto. Quel "lui" è il presidente Toti: "Quando me li ha rimandati gli ho scritto 'ma cazzo pres, ma sono fuori' e lui ha detto 'ma li ho un po' aumentati' e io 'ma l'avevo già fatto io', e lui 'cazzo dimmelo che l'hai già fatto te, aspetta un secondo'.. vabbè".Secondo filone d'inchiesta invece è decisamente più complesso, e ricalca quello principale. Gli inquirenti stanno infatti indagando sui finanziamenti che imprenditori del mondo della sanità avrebbero elargito ai comitati elettorali di Toti.Manovre del tutto consuete e legittime, ma il sospetto è che in cambio di questi finanziamenti siano arrivati contratti e convenzioni. Il focus è sui finanziamenti alla Fondazione Change superiori ai 40 mila euro effettuati secondo gli inquirenti da alcune realtà attive nel settore sanitario convenzionato e privato. Come Casa della Salute, un network di poliambulatori specialistici controllati dal gruppo Italmobiliare della famiglia Pesenti che in Liguria ha conosciuto un vero e proprio boom. Nato nel 2013, conta oggi 29 strutture che impiegano 900 addetti, fra cui 450 medici. È presente a Bordighera, Ventimiglia, Sanremo, Albenga, Savona, Cairo Montenotte. E ha preso a contribuire con il Comitato di Toti. Il quale ha ricambiato presentando un loro evento nella Sala della Trasparenza della Regione, nel corso del quale sono intervenuti sia lui sia il sindaco di Genova Bucci. Fra i finanziatori anche l'Iclas di Rapallo del gruppo Gvm, Hc hospital e On health care.All'attenzione dei pm di Genova ci sono tre-quattro finanziatori, che si aggiungono alle 20 società operanti in altri settori entrate nei radar dell'indagine per tangenti. Riproduzione riservata © Copyright ANSA [ad_2] Sorgente
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lamilanomagazine · 2 months
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Livorno: cerimonia per il 33° anniversario della tragedia della Moby Prince
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Livorno: cerimonia per il 33° anniversario della tragedia della Moby Prince "In questi cinque anni ho dovuto ascoltare insieme a voi pronunciamenti di giudici di varie procure che anziché chiarire il quadro lo hanno complicato all'inverosimile e seguire i lavori di due commissioni parlamentari, piuttosto inconcludente la prima, indubbiamente proficua la seconda. Ora è partito il lavoro della terza commissione parlamentare, i cui componenti hanno immediatamente mostrato una grande voglia di dare un contributo concreto alla ricerca della verità. Gli auguriamo buon lavoro e invitiamo a concentrare la loro attenzione partendo dai dati significativi raccolti e delineate dai loro predecessori. In questo modo non ripartiremo ancora da zero e nessuno potrà ricacciarci nel baratro dell'incertezza, delle verità che non arriva mai e della giustizia che ci sfugge dalle mani anno dopo anno". Nel segno del dolore che non passa, ma anche della speranza per il lavoro della nuova commissione parlamentare appena insediata, l'intervento del sindaco Luca Salvetti, durante la cerimonia che a 33 anni dalla terribile notte del 10 aprile 1991, ha visto riuniti nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale di Livorno ancora una volta i familiari delle vittime della più grande tragedia della marineria civile italiana, quella del Moby Prince, le associazioni che lottano per la verità e per la giustizia, i sindaci delle città che hanno avuto vittime, autorità. E' il momento centrale di una giornata piena di eventi per non dimenticare, partita con la deposizione di una corona presso il Monumento in ricordo delle Vittime, proseguita con una messa in Cattedrale. Dopo l'iniziativa in Comune il corteo per le vie del centro con il momento culminate del lancio delle rose in mare all'andana degli anelli, dove si trova la lapide con i nomi, delle vittime del Moby Prince. Tornando alla cerimonie in Comune, tra gli interventi in Sala Consiliare, introdotti dal presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso, proprio quello dell'onorevole Pietro Pittalis, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince e rappresentante ufficiale del Presidente della Camera dei Deputati, che ha promesso il massimo impegno. Intervenuti quindi Antonio Mazzeo Presidente del Consiglio Regione Toscana, Nicola Rosetti presidente dell'associazione 140 Moby Prince che ha ricordato con grande affetto Loris Rispoli, oggi per via di una grave malattia lontano dalla battaglia attiva ma per decenni sempre in prima linea, poi il vicepresidente Sergio Romboni. Quindi hanno parlato Daniele Atanasio Sisca sindaco di Santa Sofia D'Epiro, Zoello Forni presidente Nazionale ANMIL, Stefano di Bartolomeo presidente territoriale Anmil. Quindi è stato proiettato un video messaggio del Ministro Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Nello Musumeci, sono stati letti una lettera del Presidente del Senato e un messaggio del Senatore Manfredi Potenti. Per chi è interessato a rivedere la cerimonia qui il link al video. Qui l'intervento del sindaco Luca Salvetti: "Per 28 anni della mia vita ho pensato al 10 aprile e alla tragedia del Moby prince solo ed esclusivamente in una maniera. Una chiamata improvvisa al telefono, una corsa al porto, un microfono in mano e la necessità di raccontare da giovane cronista una storia che segnerà definitivamente la mia vita professionale. Mi muovo basandomi sull'istinto. La mia cronaca in presa diretta fa un certo effetto, è un misto di frasi slegate, alcune senza senso, frutto dell'incertezza generale su cosa realmente fosse accaduto e dell'incertezza personale. Nel cuore della notte ci è consentito di salire su un rimorchiatore per uscire in mare a fare alcune riprese, il tragitto è breve: dopo poco cominciamo a scorgere il fuoco intorno all'Agip Abruzzo, la petroliera sta bruciando, il greggio fuoriuscito brucia, sembra di entrare in un girone infernale. Fiamme alte, equipaggio salvo, rischi ambientali, queste sono le notazioni sul taccuino. Il comandante del rimorchiatore ci dice: "Se volete vedere il traghetto dobbiamo andare a sud". Percorriamo qualche miglio, è buio, dall'oscurità quasi all'improvviso sbuca la sagoma del Moby Prince, lo scafo è completamente annerito, gli oblò sono dei puntini arancioni, all'interno sta bruciando tutto. Gli ultimi cinque anni invece li ho vissuti da Sindaco di Livorno a rappresentare una comunità che è arrabbiata e delusa. Cinque anni dove sono successe un infinità di cose. La pandemia prima di tutto che ci ha costretti a non potersi abbracciare e a non poter condividere emozioni e sensazioni nella maniera più naturale. Quel 10 aprile lo ricordo per quella camminata in solitario dal comune al porto con al fianco Loris Rispoli e con rose in mano che distribuiamo a quelle poche persone che possono stare in strada. Poi la malattia di Loris rispoli che cambia totalmente il modo con cui tutti riescono ad approcciarsi all'anniversario della strage del Moby. Loris è il simbolo di un percorso straordinario di lotta ed impegno in questa vicenda maledetta, Loris ci manca come ci manca la sua tempra da combattente. Ci manca anche Angelo Chessa che abbiamo perso l'11 giugno del 2022 Insieme al fratello Luchino ha combattuto per anni in Parlamento e nelle aule dei tribunali per fare luce sulla tragedia che costò la vita al padre comandante del Moby Tra le molte cose che sono accadute in questi anni c'è anche la scelta di consegnare la Livornina d'oro, massima onorificenza cittadina, all'associazione 140, un modo per dire ad alta voce e con passaggi estremamente significativi che tutti noi non abbiamo intenzione di dimenticare né ora né mai la consegno a Nicola Rossetti un'altra persona straordinaria che ho imparato a conoscere in tutte le sue sfaccettature e nel suo spessore umano. Abbiamo poi fatto il massimo per costruire giornate ed eventi per ricordare e per spingere con forza chi di dovere a lavorare per delineare i contorni della verità e far ripartire il cammino verso la giustizia. Docufilm, presentazione di libri, interviste e tanto altro per tenere alta l'attenzione anche al di fuori della giornata del 10 aprile. In questi cinque anni ho dovuto poi ascoltare insieme a voi pronunciamenti di giudici di varie procure che anziché chiarire il quadro lo hanno complicato all'inverosimile e seguire i lavori di due commissioni parlamentari, piuttosto inconcludente la prima, indubbiamente proficua la seconda. Ora è partito il lavoro della terza commissione i cui componenti hanno immediatamente mostrato una grande voglia di dare un contributo concreto alla ricerca della verità. Gli auguriamo buon lavoro e invitiamo a concentrare la loro attenzione partendo dai dati significativi raccolti e delineate dai loro predecessori. In questo modo non ripartiremo ancora da zero e nessuno potrà ricacciarci nel baratro dell'incertezza, delle verità che non arriva mai e della giustizia che ci sfugge dalle mani anno dopo anno".    ... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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loveantoniolove-blog · 3 months
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➡️🌺🙏Giovedì 7 Marzo 2024
Ss. Perpetua e Felicita; S. Gaudioso; S. Teresa M. Redi
3.a di Quaresima
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore
👉🕍📖❤️VANGELO
Chi non è con me, è contro di me.
+ Dal Vangelo secondo Luca 11,14-23
In quel tempo, Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli scaccia i demòni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull’altra. Ora, se anche satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde».
Parola del Signore.❤️🙏
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giancarlonicoli · 5 months
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20 dic 2023 10:58
EMENDAMENTI BARBARI, ANZI BARBARESCHI! - LA REGIONE LAZIO COMPRA IL TEATRO ELISEO DI ROMA PER 24 MILIONI DI EURO E SALVA LUCA BARBARESCHI - DOPO LA CONTESTATA GESTIONE DELL'ATTORE, CHE NEL 2014 SBORSO’ 7 MILIONI DI EURO PER RILEVARE IL TEATRO, IL GOVERNATORE DEL LAZIO SALDA I DEBITI DI BARBARESCHI USANDO I SOLDI PUBBLICI E ACQUISTANDO LA STRUTTURA AL TRIPLO DEL SUO VALORE: MAI VISTA UNA ROBA DEL GENERE… -
Gabriella Cerami per roma.repubblica.it
Un nuovo “salva Eliseo”. Il terzo in ordine cronologico. Ma qualcuno, nei corridoi della Regione Lazio, lo chiama già “salva Luca Barbareschi”, che da quasi due anni vorrebbe disfarsi del teatro ma non riesce.
E quindi nei meandri della legge di bilancio regionale, di soppiatto, viene infilato un emendamento che ha un peso di 24 milioni. Perché sono 24 i milioni che l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, firmatario del testo, vuole aggiungere in manovra per acquistare nel 2025 il teatro Eliseo di proprietà dell’attore romano.
Eletto nel 2008 deputato del Popolo della Libertà, Barbareschi ha poi seguito Gianfranco Fini in Futuro e libertà per poi approdare nel gruppo Misto. Da sempre, insomma, un esponente vicino al mondo della destra, ma anche un attore che nel 2014 ha deciso di comprare il complesso teatrale che si trova su via Nazionale, nel cuore di Roma.
Il costo era di sette milioni, come riepilogava lo stesso Barbareschi quando nel gennaio 2022 decise di venderlo. Il prezzo? Esattamente 24 milioni, quelli che oggi offre la Regione Lazio di Francesco Rocca per acquistarlo.
Tuttavia come riferiva l’attore sui social, ai sette milioni si sono aggiunti altri sette milioni per il restauro e quasi tre per coprire le perdite, per un totale di 17 milioni di euro. Ciononostante (e nonostante i 2,2 milioni percepiti dal Fondo unico per lo spettacolo in tre anni) il teatro nel 2017 aveva ancora il bilancio in rosso e rischiava di chiudere per fallimento.
Ed ecco che è sceso in campo il governo guidato da Paolo Gentiloni.
Con la manovra bis del 2017 sono stati assegnati al Teatro Eliseo quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 «per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione».
Un contributo cosiddetto extra-Fus, perché le risorse sono attinte da fondi diversi da quello che ordinariamente sostiene il comparto dello spettacolo.
Anni dopo i giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto illegittimo questo finanziamento che poneva «un problema di differenziazione delle condizioni» tra operatori del mercato. Di questi soldi, comunque, non è mai tornato indietro nulla e malgrado ciò il complesso teatrale non ha navigato in buone acque, fino all’annuncio della vendita a cui però non hanno fatto seguito offerte.
(...)
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avvocatinellapolis · 5 months
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Atti del Convegno del 15/11/2023 organizzato dall'Associazione sulla nuova udienza predibattimentale
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Atti del convegno del 15/11/2023, dal titolo: “La nuova udienza predibatimentale” organizzato dall’Associazione Avvocati nella Polis
Con l’accreditamento del Consiglio Nazionale Forense, il 15/11/2023 si è tenuto, nella Maxi aula 1 intitolata a Giuseppe Casalbore del Palazzo di Giustizia di Torino, il Convegno, promosso dall’Associazione Avvocati nella Polis, avente come titolo: “La nuova udienza predibatimentale”.
Sono intervenuti, nell’ordine:
-il Dott. Luca Fidelio – Giudice della Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino,il quale ha trattato i seguenti punti:
- gli atti urgenti del Gip (art. 554 c.p.p.);
- un parallelo con l’udienza preliminare;
- il Dott. Roberto Ruscello – Giudice della Sezione Sesta Penale presso il Tribunale di Torino, la cui relazione verteva sui seguenti temi:
le prime applicazioni pratiche dell’udienza predibattimentale e prime pronunce giurisprudenziali;
- l’Avv. Fabrizio Reale – Avvocato del Foro di Torino, che ha curato la trattazione delle seguenti discipline:
- gli artt. 554-bis e ter c.p.p.: l’udienza predibattimentale e provvedimenti del Giudice;
- impugnazione e revoca della sentenza di non luogo a procedere.
A moderare l’incontro è stata l’Avv. Isabella Nacci, Avvocato del Foro di Torino.
Il primo relatore, il Dott. Luca Fidelio, ha esordito osservando che la competenza sugli atti urgenti segue un criterio molto concreto: se ne occupa il giudice che ha la MATERIALE DISPONIBILITÀ del fascicolo. Se la Sezione Sesta Penale non dispone materialmente degli atti, è competente il Gip.
Anche in virtù di quanto dispone l’art. 91 disp. att. c.p.p. la competenza si radica in capo al giudice che ha la materiale disponibilità del fascicolo, ciò anche quando gli atti trasmigrano nelle more della presentazione di un’istanza (ad esempio in attesa di acquisire il parere del p.m.).
Quanto detto si evince anche, ai sensi dell’art. 317 c.p.p., in materia di sequestro.
Anche le prove NON RINVIABILI sono atti urgenti, ha ricordato il Dott. Fidelio, si dovrebbe provvedere con incidente probatorio.
Un altro problema riguarda la competenza ad emettere il decreto di giudizio immediato: a Torino inizialmente si attribuiva questa competenza alla Sesta Penale. La Cassazione a Luglio è intervenuta per affermare, al riguardo, la competenza del Gip, perché la richiesta di giudizio immediato avviene ancora nella fase Gip.
La Procura ne sta chiedendo di frequente dopo la convalida dell’arresto o di applicazione di misura cautelare, su omessi versamenti iva quando è stato disposto il sequestro preventivo, talvolta anche in caso di falsi (ad esempio patente falsa).
Non è prevista una possibilità di rinunciare, da parte dell’imputato, all’udienza predibattimentale, come invece previsto dall’art. 419 c.p.p. per l’udienza preliminare.
L’art. 554-bis c.p.p., a differenza di quanto avviene per l’udienza preliminare, prevede al comma 3 le questioni preliminari: il Giudice Fidelio, ha precisato, all’udienza preliminare (anche se non previsto) le fa discutere le questioni preliminari.
In udienza predibattimentale non è prevista una vera e propria discussione.
Quanto alle produzioni documentali, l’art. 419 c.p.p. per l’udienza preliminare le prevede, mentre per l’udienza predibattimentale nulla è previsto.
Inoltre il Gup può procedere ad integrazioni probatorie, mentre nella predibattimentale non è previsto
Il Giudice ha poi, da un punto di visto statistico, constatato che dopo l’introduzione della nuova regola di giudizio che conduce alla sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, non si sono registrate più pronunce assolutorie o archiviazioni.
Ci sono processi in cui la prova è DICHIARATIVA. La sentenza di non luogo a procedere, si chiede il relatore, è identica a quella di assoluzione resa all’esito del giudizio abbreviato? A suo avviso la risposta è negativa. La sommarietà chiesta al Gip permette di giungere alla verità processuale? È difficile. La Procura poi spesso impugna e le impugnazioni vengono anche accolte.
Si è conclusa così la lucida analisi del Dott. Luca Fidelio che ha dato conto di aspetti molto concreti e tangibili della riforma che ha introdotto l’udienza predibattimentale.
È seguito poi l’intervento del Dott. Roberto Ruscello che ha introdotto altri preziosi contenuti nel convegno.
Il dato di partenza evidenziato dal relatore è il numero assai elevato di processi avanti al Giudice monocratico.
La sua esperienza, per il momento, è stata positiva.
L’art. 554-bis c.p.p., nei suoi due primi commi, traccia una disciplina che non si discosta da quella prevista per l’udienza preliminare.
Il comma 3 invece disciplina le questioni preliminari.
Nell’udienza predibattimentale vanno trattate le questioni di cui all’art. 491 c.p.p. e sono a regime intermedio. Il giudice può rilevarle d’ufficio.
L’art. 549 c.p.p. richiama le norme applicabili avanti al Tribunale in composizione monocratica.
L’art. 421 c.p.p. non è richiamato, quindi non è prevista una discussione. Tuttavia, è prevista la presenza obbligatoria di p.m. e avvocato difensore, quindi si deve immaginare una sintetica discussione. Sulla base di cosa decide allora il giudice dell’udienza predibattimentale? Di sicuro poi non sono richiamate le norme sulle integrazioni probatorie, per una scelta voluta, al fine di snellire il processo (in pratica manca un richiamo agli artt. 421-bis e 422 c.p.p.).
Ad esempio, in un processo per abuso edilizio, non si potrebbe produrre la documentazione attestante la rimozione di un barbecue, oppure in un processo per il reato di cui all’art. 570 c.p. le ricevute dei bonifici dei pagamenti.
Altro problema: se sta per maturare la prescrizione, esiste una ragionevole previsione di condanna?
Da un punto di vista statistico il Dott. Ruscello ha constatato che di processi, dopo l’udienza predibattimentale, ne vanno pochi a dibattimento.
È stato, dunque, apprezzabile l’apporto di esperienza fornito dal Giudice Ruscello nella sua interessante relazione.
Come ultimo relatore è intervenuto l’Avv. Fabrizio Reale il quale ha manifestato la sua approvazione nei confronti dell’introduzione dell’udienza predibattimentale che è una novità da salutare con favore.
In linea di principio, l’avvocato, ha confessato di aver sempre nutrito una certa riluttanza al pensiero che la citazione a giudizio sia disposta unilateralmente e insindacabilmente dalla Procura e dunque se ne sentiva il bisogno di un momento processuale che fungesse quanto meno da filtro preliminare.
Tanto più che è stato ampliato il novero dei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio (con estensione, ad esempio, a reati, anche di una certa gravità, quali la truffa aggravata, la frode assicurativa, l’appropriazione indebita). La legge delega infatti aveva demandato l’individuazione di reati, da devolvere alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, tra quelli per i quali è prevista pena superiore a quella della reclusione non superiore a 4 anni (nei casi sopra indicati è prevista pena non superiore a 5 anni) e i decreti attuativi potevano selezionare reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, come si legge nella Relazione illustrativa della legge delega Cartabia.
È ben vero che il Pubblico Ministero è promotore di giustizia perché ai sensi dell’art. 358 c.p.p.: «svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini»: in astratto dunque è una parte pubblica, ma pur sempre parte.
Si può tracciare un parallelismo con un principio a cui si informa in generale il diritto pubblico, più in particolare, invero, il diritto amministrativo, quello di presunzione di legittimità degli atti della Pubblica amministrazione.
Allo stesso modo si potrebbe ritenere una presunzione di legittimità di tutti gli atti della Procura.
Ricordiamoci però, ammonisce il relatore, che esiste pur sempre una dicotomia tra una magistratura inquirente e requirente, da un lato, e quella giudicante, dall’altro, e tale distinzione deve essere conservata.
Il Dott. Fidelio, ha ricordato l’Avv. Reale, era stato un gradito relatore al Convegno sull’udienza preliminare del 14/12/2021 organizzato dall’Associazione Avvocati nella Polis.
In quell’occasione si discuteva sul sostanziale “svuotamento” dell’udienza preliminare come snodo processuale che assolva ad una funzione di filtro.
Il Giudice aveva illustrato l’orientamento della Corte di Cassazione la quale ritiene che all’esito dell’udienza preliminare debba essere adottata una decisione meramente processuale: al Gup non viene chiesto di pronunciarsi sull’innocenza o colpevolezza dell’imputato, ma solo di valutare la sostenibilità dell’azione penale in giudizio e dunque la tenuta della tesi accusatoria.
Aveva, poi, portato un interessante caso pratico di un proscioglimento perché una perizia, in un processo per colpa medica, aveva escluso una responsabilità dei medici: la Cassazione era intervenuta sostenendo che questo Gip si era spinto troppo oltre, perché il suo compito non è di stabilire se l’imputato sia innocente o colpevole. Viene, però, da pensare che se l’innocenza è emersa in positivo in modo così palese, a maggior ragione era da considerare infondata l’azione penale. Se non si pronuncia in casi simili una sentenza di non luogo a procedere, non si farà mai applicazione dell’art. 425 c.p.p., ma questo è stato il pronunciamento della Corte di Cassazione.
Il convegno di oggi, ha poi osservato il relatore, è un’occasione utile per tracciare un PARALLELO tra l’udienza preliminare e l’udienza predibattimentale.
Sarà interessante vedere se alla luce della nuova regola del giudizio l’udienza preliminare acquisirà più pregnanza e se lo stesso potrà dirsi per l’udienza predibattimentale andando così a colmare una lacuna del rito che si introduce con citazione diretta a giudizio.
«Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» è la stessa regola per la quale:
ai sensi dell’art. 408 c.p.p. il Pubblico Ministero deve presentare al Giudice richiesta di archiviazione;
ai sensi dell’art. 425 c.p.p. comma 3 il Giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza preliminare;
ai sensi dell’art. 554-ter comma 1 c.p.p. il Giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza predibattimentale.
Quindi, tanto in udienza preliminare (art. 425 c.p.p.) quanto in udienza predibattimentale (art. 554-ter c.p.p.), viene pronunciata sentenza di non luogo a procedere non solo quando sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita o di impunibilità, se il fatto non è previsto dalla legge come reato oppure quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, ma: anche quando «gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna».
Solo il tempo, tuttavia, potrà dirci se questo esame preliminare che il Giudice compie all’udienza preliminare o all’udienza predibattimentale assumerà veramente una funzione pregnante di filtro delle azioni penali infondate.
Questo dipenderà da tutti noi, ha proseguito l’Avv. Reale, da come interpretiamo questo momento procedurale, un ruolo lo abbiamo anche noi avvocati, ha sottolineato ancora. Dobbiamo crederci in questa possibilità di porre fine anzitempo al giudizio, dobbiamo batterci per far valere sin da subito eventuali cause che possono condurre ad un giudizio di proscioglimento evitando un lungo calvario ai nostri assistiti, esorta il relatore.
Il processo di per sé è già una pena.
Dobbiamo affermare il nostro ruolo e dare forza alle nostre argomentazioni sfruttando ogni fase possibile, è la convinzione dell’Avv. Reale il quale ha citato alcuni esempi di scansioni processuali in cui sono da cogliere le potenzialità difensive:
l’art. 415-bis c.p.p. offre una prima opportunità di difesa che ci viene data dopo questa iniziale discovery (se non ce n’è già stata una con un eventuale riesame);
l’art. 493 c.p.p., nella presentazione delle richieste di prove, si presta spesso ad un approccio blando che ha indotto il legislatore della Cartabia ad intervenire, disponendo che le parti: «indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità».
 
Di certo l’introduzione dell’udienza predibattimentale ha avuto una conseguenza molto UTILE: rimanda ad un momento successivo il DEPOSITO DELLA LISTA TESTI.
Ancora più utile per la costituenda parte civile la quale dunque può depositare con calma la lista testi dopo essersi costituita evitando la notifica oppure l’alternativa consentita dalla giurisprudenza intervenuta sull’art. 468 c.p.p. del deposito di una memoria contenente la lista dei testimoni.
La funzione dell’udienza filtro postula l’ALTERITÀ tra il giudice di essa e il giudice cui è assegnato il giudizio dibattimentale, come espressamente la norma impone (questo farà andare in crisi nei piccoli tribunali in cui ci sono pochi giudici).
L’Avv. Reale è poi entrato nel vivo della materia.
ART. 554-bis c.p.p.
(Udienza di comparizione predibattimentale a seguito della citazione diretta)
L’udienza predibattimentale, come ci dice l’art. 554-bis c.p.p., si svolge in CAMERA DI CONSIGLIO, con la partecipazione NECESSARIA del Pubblico Ministero e del difensore dell’imputato (comma 1).
Il Giudice procede agli accertamenti relativi alla COSTITUZIONE delle parti e in caso di mancata comparizione, l’imputato, se ritualmente citato, assumerà la posizione processuale di assente: diversamente, nel caso in Giudice riscontri delle nullità, ordinerà la rinnovazione di avvisi, citazioni e notificazioni (comma 2).
Le questioni indicate nell’articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all’articolo 491, comma 1, (ossia le questioni preliminari inerenti la competenza per territorio, le nullità relative le questioni relative alla costituzione della parte civile, oppure quelle sulla formazione del fascicolo per il dibattimento o riunione o separazione) sono precluse se non proposte subito dopo accertata la regolare instaurazione del contraddittorio e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell’udienza dibattimentale (comma 3).
L’udienza predibattimentale segna dunque anche il LIMITE TEMPORALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE (pena la decadenza), come si evince anche dal riformulato art. 79 c.p.p..
Poi «Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione» (comma 4).
A questo punto iniziano da parte del Giudice anche delle verifiche sulla formulazione del capo di imputazione.
Più precisamente, il Giudice verifica il contenuto del decreto di citazione a giudizio (adesso la vocatio in ius infatti è riferita all’udienza predibattimentale): l’art. 554-bis c.p.p. attribuisce al giudice dell’udienza predibattimentale una penetrante funzione di controllo sull’atto imputativo – sotto il duplice profilo, indicato nei criteri di delega, della esaustività descrittiva del fatto e della esattezza della definizione giuridica.
Egli ha, dunque, anche questo potere officioso (sentite le parti), di:
1) invitare il pubblico ministero alla riformulazione della contestazione;
2) ove lo stesso non vi provveda, dichiarare, con ordinanza, la nullità dell’imputazione e disporre la restituzione degli atti al titolare dell’azione penale (comma 5).
Un ulteriore momento di verifica è quello previsto dal successivo sesto comma ed è finalizzato a che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini “corrispondenti a quanto emerge dagli atti” (comma 6).
Ove l’aderenza della contestazione alle risultanze investigative non vi sia, si attiva la medesima scansione di cui al quinto comma, prevedendo la norma, nell’ordine, che il giudice:
1) inviti il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche;
2) ove l’organo di accusa non ottemperi, disponga la restituzione degli atti.
Ai pubblici ministeri potrà sembrare un’ingerenza nelle loro funzioni, ma la richiesta di modifica dell’imputazione potrebbe evitare una restituzione degli atti alla pubblica accusa.
In tale frangente, inoltre, l’impulso al pubblico ministero tende soprattutto a scongiurare che si giunga ad una pronuncia restitutoria in sede di decisione ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. (Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza), con evidenti diseconomie di tempi e risorse.
Si è posta in risalto in dottrina, nei commenti a prima lettura, la distonia (rispetto alla fase dibattimentale) del mancato riconoscimento all’imputato, in entrambe le ipotesi contemplate - di riformulazione e di modifica della imputazione - di un termine a difesa in favore dell’imputato presente, a differenza di quanto avviene per le modifiche dell’imputazione ai sensi dell’art. 519 cod. proc. pen.: omissione che incide soprattutto sulle riflessioni che l’imputato può fare con il suo difensore sulla scelta processuale di eventuali riti alternativi.
Segue poi la previsione di cui al comma 7, come ulteriore conseguenza della modifica dell’imputazione, nel caso in cui questa comportasse che la cognizione spetti al tribunale in composizione collegiale: in tal caso la norma consente le necessarie eccezioni (a pena di decadenza) e la questione può essere rilevata dal Giudice, anche in relazione alla mancata celebrazione dell’udienza preliminare ove prevista (comma 7).
«Il verbale dell’udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva» (comma 8).
ART. 554-ter c.p.p. (Provvedimenti del giudice)
L’Avv. Reale ha ricordato che in una delle primissime udienze predibattimentali che si sono celebrate, il Giudice, con grande ZELO, ha invitato il difensore dell’imputato a dichiarare se sussistevano cause per un immediato proscioglimento (prescrizione, difetto/tardività della querela etc…), perché il primo comma recita:
«Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere».
Però si pone un INTERROGATIVO: posso eccepire preliminarmente una causa che, peraltro anche solo alla stregua dell’art. 129 c.p.p., mi consentirebbe di ottenere il proscioglimento, oppure devo per forza rimettere tali questioni alla discussione, ciò che precluderebbe la possibilità di richiedere il patteggiamento o anche la messa alla prova? È pur vero che quest’ultimo viene accolto solo se il Giudice non ritiene di dover assolvere, ma alcune circostanze di fatto devono pur essergli rappresentate perché ne tenga conto.
L’interrogativo si pone, posto che il comma 2 prevede quanto segue: l’istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1.
C’è da immaginare, ad avviso del relatore, che si svilupperà una GIURISPRUDENZA, che verosimilmente demanderà al Giudice di valutare caso per caso se sussiste una causa che in modo palese può comportare una immediata pronuncia di proscioglimento.
Analogamente a quanto dispone l’art. 469 c.p.p. («Salvo quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita  ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere»), si potrebbe auspicare un orientamento che si esprima in questi termini e che preveda il proscioglimento immediato per cause per accertare le quali non è necessario procedere al dibattimento.
Tra l’altro, sul punto, la sentenza della Cassazione a Sezioni unite 31/01/2022 n. 3512 è intervenuta a dirimere un contrasto giurisprudenziale e ha statuito il seguente principio di diritto: La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 c.p.p. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge.
Anche la PRESCRIZIONE può non essere una questione meramente aritmetica di decorso tempo: può esserci contraddittorio su recidiva o su eventi interruttivi. Oppure un DIFETTO DI QUERELA (si pensi alla formulazione vaga in essa della volontà di richiedere la punizione del colpevole).
Tuttavia, almeno una “discussione anticipata”, confinata alla sola questione da sollevare su una possibile immediata declaratoria di proscioglimento, la si dovrebbe concedere.
Anche solo per ragioni di ECONOMIA PROCESSUALE, altrimenti l’udienza predibattimentale non assolverebbe alla funzione di filtro.
E da segnalare una pronuncia che va in questa direzione da parte della Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 14 del 09/02/2015, è intervenuta proprio sul potere del giudice ai sensi dell’art. 129 c.p.p. di assolvere, qualora sussista in modo lampante una causa suscettibile di condurre ad un immediato proscioglimento, ammettendo tale possibilità.
Riguardava il caso di una opposizione a decreto penale con richiesta:
in via principale di assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
in via subordinata di oblazione;
Secondo la Corte Costituzionale esiste questo potere-dovere di rilevare una causa immediata di proscioglimento.
Per completezza, con riferimento al GIUDIZIO IMMEDIATO, ricordiamo che l’art. 558-bis c.p.p. dispone che: «Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis».
Si segnala, poi, una recente pronuncia del Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 4 marzo 2023 Giudice dott. Roberto Crepaldi: il Tribunale ha ritenuto che appartenga AL GIP la competenza funzionale ad emettere il decreto di giudizio immediato nel caso di reati di competenza del giudice monocratico, atteso che l’art. 558-bis c.p.p. richiama le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili e quindi anche gli artt. 453 e ss. c.p.p..
Ritornando all’art. 554-ter c.p.p., la norma prosegue aggiungendo: «Entro lo stesso termine, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma 2».
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427 c.p.p.: ALTRO PARALLELISMO CON L’UDIENZA PRELIMINARE.
Il giudice NON può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
Comma 3: «Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero»: come si diceva, si intravedono già possibili problemi di organico per non pregiudicare le questioni di incompatibilità nei Tribunali piccoli.
Comma 4: «Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni»: è, questo, un TERMINE DILATORIO, anche perché si deve interporre il termine di sette giorni per la presentazione della lista testi.
ART. 554-quater c.p.p. (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)
Comma 1: «Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2;
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso».
Comma 2: «La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 552, comma 3»: la norma che dispone che anche alla persona offesa deve essere notificato il decreto di citazione a giudizio almeno 60 giorni prima della data fissata per l’udienza predibattimentale.
Il successivo comma 3 ci dice tre cose:
- «Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127».
- «In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato».
- «In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato».
Comma 4: prevede la ricorribilità per CASSAZIONE contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello da parte dell’imputato e del Procuratore Generale.
Comma 5: il giudizio di Cassazione avviene in camera di consiglio.
Comma 6: stabilisce l’INAPPELLABILITÀ delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
ART. 554-quinquies c.p.p.
(Revoca della sentenza di non luogo a procedere)
ALTRO PARALLELISMO CON L’UDIENZA PRELIMINARE (con l’art. 434 c.p.p.).
Il comma 1 prospetta la seguente ipotesi: se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere SOPRAVVENGONO o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’utile svolgimento del giudizio.
In tal caso, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone la REVOCA della sentenza.
Chiaramente il pubblico ministero TRASMETTE alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
Pur nel silenzio della legge, per coerenza, si deve ritenere che la cognizione spetti ad un giudice DIVERSO da quello che aveva reso la sentenza di non luogo a procedere (sempre per evitare incompatibilità).
Comma 3: Il giudice
o dichiara inammissibile la richiesta;
o designa un difensore all’imputato che ne sia privo e fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite.
Comma 4:
sulla richiesta il giudice provvede con ORDINANZA;
quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell’udienza per la prosecuzione del giudizio;
 in questo caso, le istanze di cui all’articolo 554-ter, comma 2, ossia per i RITI ALTERNATIVI, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento.
Comma 5, con il richiamo all’art. 437 c.p.p., stabilisce la RICORRIBILITÀ per Cassazione.
In definitiva, ha concluso il relatore, la riforma Cartabia, in tema di udienza predibattimentale, è sotto test: dovremo capire se contribuisce davvero ad uno snellimento del processo e se risponde agli INTENTI DEFLATTIVI DEL LEGISLATORE. Ciò dipende anche da come ci comporteremo noi tutti, se sapremo cogliere questa possibilità oppure no.
L’udienza predibattimentale, anche nella sua scansione, è ancora tutta da costruire, da plasmare e la sua architettura dipenderà dal contributo e dall’apporto che ciascun operatore del diritto saprà darvi. È da apprezzare l’estrema completezza degli interventi dei relatori che sono stati brillantemente coordinati dalla moderatrice, l’Avv. Isabella Nacci, la quale ha avuto anche il merito di introdurre il convegno con una premessa molto interessante che ha permesso di delineare con nitidezza il quadro giuridico in cui si muove l’introduzione di questa nuova udienza predibattimentale nei procedimenti caratterizzati dalla citazione diretta a giudizio.
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Atti del Convegno del 15/11/2023 organizzato dall'Associazione Avvocati nella Polis: "La nuova udienza predibattimentale"
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Atti del convegno del 15/11/2023, dal titolo: “La nuova udienza predibatimentale” organizzato dall’Associazione Avvocati nella Polis
Con l’accreditamento del Consiglio Nazionale Forense, il 15/11/2023 si è tenuto, nella Maxi aula 1 intitolata a Giuseppe Casalbore del Palazzo di Giustizia di Torino, il Convegno, promosso dall’Associazione Avvocati nella Polis, avente come titolo: “La nuova udienza predibatimentale”.
Sono intervenuti, nell’ordine:
-il Dott. Luca Fidelio – Giudice della Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino,il quale ha trattato i seguenti punti:
- gli atti urgenti del Gip (art. 554 c.p.p.);
- un parallelo con l’udienza preliminare;
- il Dott. Roberto Ruscello – Giudice della Sezione Sesta Penale presso il Tribunale di Torino, la cui relazione verteva sui seguenti temi:
le prime applicazioni pratiche dell’udienza predibattimentale e prime pronunce giurisprudenziali;
- l’Avv. Fabrizio Reale – Avvocato del Foro di Torino, che ha curato la trattazione delle seguenti discipline:
- gli artt. 554-bis e ter c.p.p.: l’udienza predibattimentale e provvedimenti del Giudice;
- impugnazione e revoca della sentenza di non luogo a procedere.
A moderare l’incontro è stata l’Avv. Isabella Nacci, Avvocato del Foro di Torino.
Il primo relatore, il Dott. Luca Fidelio, ha esordito osservando che la competenza sugli atti urgenti segue un criterio molto concreto: se ne occupa il giudice che ha la MATERIALE DISPONIBILITÀ del fascicolo. Se la Sezione Sesta Penale non dispone materialmente degli atti, è competente il Gip.
Anche in virtù di quanto dispone l’art. 91 disp. att. c.p.p. la competenza si radica in capo al giudice che ha la materiale disponibilità del fascicolo, ciò anche quando gli atti trasmigrano nelle more della presentazione di un’istanza (ad esempio in attesa di acquisire il parere del p.m.).
Quanto detto si evince anche, ai sensi dell’art. 317 c.p.p., in materia di sequestro.
Anche le prove NON RINVIABILI sono atti urgenti, ha ricordato il Dott. Fidelio, si dovrebbe provvedere con incidente probatorio.
Un altro problema riguarda la competenza ad emettere il decreto di giudizio immediato: a Torino inizialmente si attribuiva questa competenza alla Sesta Penale. La Cassazione a Luglio è intervenuta per affermare, al riguardo, la competenza del Gip, perché la richiesta di giudizio immediato avviene ancora nella fase Gip.
La Procura ne sta chiedendo di frequente dopo la convalida dell’arresto o di applicazione di misura cautelare, su omessi versamenti iva quando è stato disposto il sequestro preventivo, talvolta anche in caso di falsi (ad esempio patente falsa).
Non è prevista una possibilità di rinunciare, da parte dell’imputato, all’udienza predibattimentale, come invece previsto dall’art. 419 c.p.p. per l’udienza preliminare.
L’art. 554-bis c.p.p., a differenza di quanto avviene per l’udienza preliminare, prevede al comma 3 le questioni preliminari: il Giudice Fidelio, ha precisato, all’udienza preliminare (anche se non previsto) le fa discutere le questioni preliminari.
In udienza predibattimentale non è prevista una vera e propria discussione.
Quanto alle produzioni documentali, l’art. 419 c.p.p. per l’udienza preliminare le prevede, mentre per l’udienza predibattimentale nulla è previsto.
Inoltre il Gup può procedere ad integrazioni probatorie, mentre nella predibattimentale non è previsto
Il Giudice ha poi, da un punto di visto statistico, constatato che dopo l’introduzione della nuova regola di giudizio che conduce alla sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, non si sono registrate più pronunce assolutorie o archiviazioni.
Ci sono processi in cui la prova è DICHIARATIVA. La sentenza di non luogo a procedere, si chiede il relatore, è identica a quella di assoluzione resa all’esito del giudizio abbreviato? A suo avviso la risposta è negativa. La sommarietà chiesta al Gip permette di giungere alla verità processuale? È difficile. La Procura poi spesso impugna e le impugnazioni vengono anche accolte.
Si è conclusa così la lucida analisi del Dott. Luca Fidelio che ha dato conto di aspetti molto concreti e tangibili della riforma che ha introdotto l’udienza predibattimentale.
È seguito poi l’intervento del Dott. Roberto Ruscello che ha introdotto altri preziosi contenuti nel convegno.
Il dato di partenza evidenziato dal relatore è il numero assai elevato di processi avanti al Giudice monocratico.
La sua esperienza, per il momento, è stata positiva.
L’art. 554-bis c.p.p., nei suoi due primi commi, traccia una disciplina che non si discosta da quella prevista per l’udienza preliminare.
Il comma 3 invece disciplina le questioni preliminari.
Nell’udienza predibattimentale vanno trattate le questioni di cui all’art. 491 c.p.p. e sono a regime intermedio. Il giudice può rilevarle d’ufficio.
L’art. 549 c.p.p. richiama le norme applicabili avanti al Tribunale in composizione monocratica.
L’art. 421 c.p.p. non è richiamato, quindi non è prevista una discussione. Tuttavia, è prevista la presenza obbligatoria di p.m. e avvocato difensore, quindi si deve immaginare una sintetica discussione. Sulla base di cosa decide allora il giudice dell’udienza predibattimentale? Di sicuro poi non sono richiamate le norme sulle integrazioni probatorie, per una scelta voluta, al fine di snellire il processo (in pratica manca un richiamo agli artt. 421-bis e 422 c.p.p.).
Ad esempio, in un processo per abuso edilizio, non si potrebbe produrre la documentazione attestante la rimozione di un barbecue, oppure in un processo per il reato di cui all’art. 570 c.p. le ricevute dei bonifici dei pagamenti.
Altro problema: se sta per maturare la prescrizione, esiste una ragionevole previsione di condanna?
Da un punto di vista statistico il Dott. Ruscello ha constatato che di processi, dopo l’udienza predibattimentale, ne vanno pochi a dibattimento.
È stato, dunque, apprezzabile l’apporto di esperienza fornito dal Giudice Ruscello nella sua interessante relazione.
Come ultimo relatore è intervenuto l’Avv. Fabrizio Reale il quale ha manifestato la sua approvazione nei confronti dell’introduzione dell’udienza predibattimentale che è una novità da salutare con favore.
In linea di principio, l’avvocato, ha confessato di aver sempre nutrito una certa riluttanza al pensiero che la citazione a giudizio sia disposta unilateralmente e insindacabilmente dalla Procura e dunque se ne sentiva il bisogno di un momento processuale che fungesse quanto meno da filtro preliminare.
Tanto più che è stato ampliato il novero dei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio (con estensione, ad esempio, a reati, anche di una certa gravità, quali la truffa aggravata, la frode assicurativa, l’appropriazione indebita). La legge delega infatti aveva demandato l’individuazione di reati, da devolvere alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, tra quelli per i quali è prevista pena superiore a quella della reclusione non superiore a 4 anni (nei casi sopra indicati è prevista pena non superiore a 5 anni) e i decreti attuativi potevano selezionare reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, come si legge nella Relazione illustrativa della legge delega Cartabia.
È ben vero che il Pubblico Ministero è promotore di giustizia perché ai sensi dell’art. 358 c.p.p.: «svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini»: in astratto dunque è una parte pubblica, ma pur sempre parte.
Si può tracciare un parallelismo con un principio a cui si informa in generale il diritto pubblico, più in particolare, invero, il diritto amministrativo, quello di presunzione di legittimità degli atti della Pubblica amministrazione.
Allo stesso modo si potrebbe ritenere una presunzione di legittimità di tutti gli atti della Procura.
Ricordiamoci però, ammonisce il relatore, che esiste pur sempre una dicotomia tra una magistratura inquirente e requirente, da un lato, e quella giudicante, dall’altro, e tale distinzione deve essere conservata.
Il Dott. Fidelio, ha ricordato l’Avv. Reale, era stato un gradito relatore al Convegno sull’udienza preliminare del 14/12/2021 organizzato dall’Associazione Avvocati nella Polis.
In quell’occasione si discuteva sul sostanziale “svuotamento” dell’udienza preliminare come snodo processuale che assolva ad una funzione di filtro.
Il Giudice aveva illustrato l’orientamento della Corte di Cassazione la quale ritiene che all’esito dell’udienza preliminare debba essere adottata una decisione meramente processuale: al Gup non viene chiesto di pronunciarsi sull’innocenza o colpevolezza dell’imputato, ma solo di valutare la sostenibilità dell’azione penale in giudizio e dunque la tenuta della tesi accusatoria.
Aveva, poi, portato un interessante caso pratico di un proscioglimento perché una perizia, in un processo per colpa medica, aveva escluso una responsabilità dei medici: la Cassazione era intervenuta sostenendo che questo Gip si era spinto troppo oltre, perché il suo compito non è di stabilire se l’imputato sia innocente o colpevole. Viene, però, da pensare che se l’innocenza è emersa in positivo in modo così palese, a maggior ragione era da considerare infondata l’azione penale. Se non si pronuncia in casi simili una sentenza di non luogo a procedere, non si farà mai applicazione dell’art. 425 c.p.p., ma questo è stato il pronunciamento della Corte di Cassazione.
Il convegno di oggi, ha poi osservato il relatore, è un’occasione utile per tracciare un PARALLELO tra l’udienza preliminare e l’udienza predibattimentale.
Sarà interessante vedere se alla luce della nuova regola del giudizio l’udienza preliminare acquisirà più pregnanza e se lo stesso potrà dirsi per l’udienza predibattimentale andando così a colmare una lacuna del rito che si introduce con citazione diretta a giudizio.
«Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» è la stessa regola per la quale:
ai sensi dell’art. 408 c.p.p. il Pubblico Ministero deve presentare al Giudice richiesta di archiviazione;
ai sensi dell’art. 425 c.p.p. comma 3 il Giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza preliminare;
ai sensi dell’art. 554-ter comma 1 c.p.p. il Giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza predibattimentale.
Quindi, tanto in udienza preliminare (art. 425 c.p.p.) quanto in udienza predibattimentale (art. 554-ter c.p.p.), viene pronunciata sentenza di non luogo a procedere non solo quando sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita o di impunibilità, se il fatto non è previsto dalla legge come reato oppure quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, ma: anche quando «gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna».
Solo il tempo, tuttavia, potrà dirci se questo esame preliminare che il Giudice compie all’udienza preliminare o all’udienza predibattimentale assumerà veramente una funzione pregnante di filtro delle azioni penali infondate.
Questo dipenderà da tutti noi, ha proseguito l’Avv. Reale, da come interpretiamo questo momento procedurale, un ruolo lo abbiamo anche noi avvocati, ha sottolineato ancora. Dobbiamo crederci in questa possibilità di porre fine anzitempo al giudizio, dobbiamo batterci per far valere sin da subito eventuali cause che possono condurre ad un giudizio di proscioglimento evitando un lungo calvario ai nostri assistiti, esorta il relatore.
Il processo di per sé è già una pena.
Dobbiamo affermare il nostro ruolo e dare forza alle nostre argomentazioni sfruttando ogni fase possibile, è la convinzione dell’Avv. Reale il quale ha citato alcuni esempi di scansioni processuali in cui sono da cogliere le potenzialità difensive:
l’art. 415-bis c.p.p. offre una prima opportunità di difesa che ci viene data dopo questa iniziale discovery (se non ce n’è già stata una con un eventuale riesame);
l’art. 493 c.p.p., nella presentazione delle richieste di prove, si presta spesso ad un approccio blando che ha indotto il legislatore della Cartabia ad intervenire, disponendo che le parti: «indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità».
 
Di certo l’introduzione dell’udienza predibattimentale ha avuto una conseguenza molto UTILE: rimanda ad un momento successivo il DEPOSITO DELLA LISTA TESTI.
Ancora più utile per la costituenda parte civile la quale dunque può depositare con calma la lista testi dopo essersi costituita evitando la notifica oppure l’alternativa consentita dalla giurisprudenza intervenuta sull’art. 468 c.p.p. del deposito di una memoria contenente la lista dei testimoni.
La funzione dell’udienza filtro postula l’ALTERITÀ tra il giudice di essa e il giudice cui è assegnato il giudizio dibattimentale, come espressamente la norma impone (questo farà andare in crisi nei piccoli tribunali in cui ci sono pochi giudici).
L’Avv. Reale è poi entrato nel vivo della materia.
ART. 554-bis c.p.p.
(Udienza di comparizione predibattimentale a seguito della citazione diretta)
L’udienza predibattimentale, come ci dice l’art. 554-bis c.p.p., si svolge in CAMERA DI CONSIGLIO, con la partecipazione NECESSARIA del Pubblico Ministero e del difensore dell’imputato (comma 1).
Il Giudice procede agli accertamenti relativi alla COSTITUZIONE delle parti e in caso di mancata comparizione, l’imputato, se ritualmente citato, assumerà la posizione processuale di assente: diversamente, nel caso in Giudice riscontri delle nullità, ordinerà la rinnovazione di avvisi, citazioni e notificazioni (comma 2).
Le questioni indicate nell’articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all’articolo 491, comma 1, (ossia le questioni preliminari inerenti la competenza per territorio, le nullità relative le questioni relative alla costituzione della parte civile, oppure quelle sulla formazione del fascicolo per il dibattimento o riunione o separazione) sono precluse se non proposte subito dopo accertata la regolare instaurazione del contraddittorio e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell’udienza dibattimentale (comma 3).
L’udienza predibattimentale segna dunque anche il LIMITE TEMPORALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE (pena la decadenza), come si evince anche dal riformulato art. 79 c.p.p..
Poi «Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione» (comma 4).
A questo punto iniziano da parte del Giudice anche delle verifiche sulla formulazione del capo di imputazione.
Più precisamente, il Giudice verifica il contenuto del decreto di citazione a giudizio (adesso la vocatio in ius infatti è riferita all’udienza predibattimentale): l’art. 554-bis c.p.p. attribuisce al giudice dell’udienza predibattimentale una penetrante funzione di controllo sull’atto imputativo – sotto il duplice profilo, indicato nei criteri di delega, della esaustività descrittiva del fatto e della esattezza della definizione giuridica.
Egli ha, dunque, anche questo potere officioso (sentite le parti), di:
1) invitare il pubblico ministero alla riformulazione della contestazione;
2) ove lo stesso non vi provveda, dichiarare, con ordinanza, la nullità dell’imputazione e disporre la restituzione degli atti al titolare dell’azione penale (comma 5).
Un ulteriore momento di verifica è quello previsto dal successivo sesto comma ed è finalizzato a che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini “corrispondenti a quanto emerge dagli atti” (comma 6).
Ove l’aderenza della contestazione alle risultanze investigative non vi sia, si attiva la medesima scansione di cui al quinto comma, prevedendo la norma, nell’ordine, che il giudice:
1) inviti il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche;
2) ove l’organo di accusa non ottemperi, disponga la restituzione degli atti.
Ai pubblici ministeri potrà sembrare un’ingerenza nelle loro funzioni, ma la richiesta di modifica dell’imputazione potrebbe evitare una restituzione degli atti alla pubblica accusa.
In tale frangente, inoltre, l’impulso al pubblico ministero tende soprattutto a scongiurare che si giunga ad una pronuncia restitutoria in sede di decisione ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. (Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza), con evidenti diseconomie di tempi e risorse.
Si è posta in risalto in dottrina, nei commenti a prima lettura, la distonia (rispetto alla fase dibattimentale) del mancato riconoscimento all’imputato, in entrambe le ipotesi contemplate - di riformulazione e di modifica della imputazione - di un termine a difesa in favore dell’imputato presente, a differenza di quanto avviene per le modifiche dell’imputazione ai sensi dell’art. 519 cod. proc. pen.: omissione che incide soprattutto sulle riflessioni che l’imputato può fare con il suo difensore sulla scelta processuale di eventuali riti alternativi.
Segue poi la previsione di cui al comma 7, come ulteriore conseguenza della modifica dell’imputazione, nel caso in cui questa comportasse che la cognizione spetti al tribunale in composizione collegiale: in tal caso la norma consente le necessarie eccezioni (a pena di decadenza) e la questione può essere rilevata dal Giudice, anche in relazione alla mancata celebrazione dell’udienza preliminare ove prevista (comma 7).
«Il verbale dell’udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva» (comma 8).
ART. 554-ter c.p.p. (Provvedimenti del giudice)
L’Avv. Reale ha ricordato che in una delle primissime udienze predibattimentali che si sono celebrate, il Giudice, con grande ZELO, ha invitato il difensore dell’imputato a dichiarare se sussistevano cause per un immediato proscioglimento (prescrizione, difetto/tardività della querela etc…), perché il primo comma recita:
«Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere».
Però si pone un INTERROGATIVO: posso eccepire preliminarmente una causa che, peraltro anche solo alla stregua dell’art. 129 c.p.p., mi consentirebbe di ottenere il proscioglimento, oppure devo per forza rimettere tali questioni alla discussione, ciò che precluderebbe la possibilità di richiedere il patteggiamento o anche la messa alla prova? È pur vero che quest’ultimo viene accolto solo se il Giudice non ritiene di dover assolvere, ma alcune circostanze di fatto devono pur essergli rappresentate perché ne tenga conto.
L’interrogativo si pone, posto che il comma 2 prevede quanto segue: l’istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1.
C’è da immaginare, ad avviso del relatore, che si svilupperà una GIURISPRUDENZA, che verosimilmente demanderà al Giudice di valutare caso per caso se sussiste una causa che in modo palese può comportare una immediata pronuncia di proscioglimento.
Analogamente a quanto dispone l’art. 469 c.p.p. («Salvo quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita  ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere»), si potrebbe auspicare un orientamento che si esprima in questi termini e che preveda il proscioglimento immediato per cause per accertare le quali non è necessario procedere al dibattimento.
Tra l’altro, sul punto, la sentenza della Cassazione a Sezioni unite 31/01/2022 n. 3512 è intervenuta a dirimere un contrasto giurisprudenziale e ha statuito il seguente principio di diritto: La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 c.p.p. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge.
Anche la PRESCRIZIONE può non essere una questione meramente aritmetica di decorso tempo: può esserci contraddittorio su recidiva o su eventi interruttivi. Oppure un DIFETTO DI QUERELA (si pensi alla formulazione vaga in essa della volontà di richiedere la punizione del colpevole).
Tuttavia, almeno una “discussione anticipata”, confinata alla sola questione da sollevare su una possibile immediata declaratoria di proscioglimento, la si dovrebbe concedere.
Anche solo per ragioni di ECONOMIA PROCESSUALE, altrimenti l’udienza predibattimentale non assolverebbe alla funzione di filtro.
E da segnalare una pronuncia che va in questa direzione da parte della Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 14 del 09/02/2015, è intervenuta proprio sul potere del giudice ai sensi dell’art. 129 c.p.p. di assolvere, qualora sussista in modo lampante una causa suscettibile di condurre ad un immediato proscioglimento, ammettendo tale possibilità.
Riguardava il caso di una opposizione a decreto penale con richiesta:
in via principale di assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
in via subordinata di oblazione;
Secondo la Corte Costituzionale esiste questo potere-dovere di rilevare una causa immediata di proscioglimento.
Per completezza, con riferimento al GIUDIZIO IMMEDIATO, ricordiamo che l’art. 558-bis c.p.p. dispone che: «Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis».
Si segnala, poi, una recente pronuncia del Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 4 marzo 2023 Giudice dott. Roberto Crepaldi: il Tribunale ha ritenuto che appartenga AL GIP la competenza funzionale ad emettere il decreto di giudizio immediato nel caso di reati di competenza del giudice monocratico, atteso che l’art. 558-bis c.p.p. richiama le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili e quindi anche gli artt. 453 e ss. c.p.p..
Ritornando all’art. 554-ter c.p.p., la norma prosegue aggiungendo: «Entro lo stesso termine, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma 2».
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427 c.p.p.: ALTRO PARALLELISMO CON L’UDIENZA PRELIMINARE.
Il giudice NON può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
Comma 3: «Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero»: come si diceva, si intravedono già possibili problemi di organico per non pregiudicare le questioni di incompatibilità nei Tribunali piccoli.
Comma 4: «Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni»: è, questo, un TERMINE DILATORIO, anche perché si deve interporre il termine di sette giorni per la presentazione della lista testi.
ART. 554-quater c.p.p. (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)
Comma 1: «Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2;
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso».
Comma 2: «La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 552, comma 3»: la norma che dispone che anche alla persona offesa deve essere notificato il decreto di citazione a giudizio almeno 60 giorni prima della data fissata per l’udienza predibattimentale.
Il successivo comma 3 ci dice tre cose:
- «Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127».
- «In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato».
- «In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato».
Comma 4: prevede la ricorribilità per CASSAZIONE contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello da parte dell’imputato e del Procuratore Generale.
Comma 5: il giudizio di Cassazione avviene in camera di consiglio.
Comma 6: stabilisce l’INAPPELLABILITÀ delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
ART. 554-quinquies c.p.p.
(Revoca della sentenza di non luogo a procedere)
ALTRO PARALLELISMO CON L’UDIENZA PRELIMINARE (con l’art. 434 c.p.p.).
Il comma 1 prospetta la seguente ipotesi: se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere SOPRAVVENGONO o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’utile svolgimento del giudizio.
In tal caso, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone la REVOCA della sentenza.
Chiaramente il pubblico ministero TRASMETTE alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
Pur nel silenzio della legge, per coerenza, si deve ritenere che la cognizione spetti ad un giudice DIVERSO da quello che aveva reso la sentenza di non luogo a procedere (sempre per evitare incompatibilità).
Comma 3: Il giudice
o dichiara inammissibile la richiesta;
o designa un difensore all’imputato che ne sia privo e fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite.
Comma 4:
sulla richiesta il giudice provvede con ORDINANZA;
quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell’udienza per la prosecuzione del giudizio;
 in questo caso, le istanze di cui all’articolo 554-ter, comma 2, ossia per i RITI ALTERNATIVI, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento.
Comma 5, con il richiamo all’art. 437 c.p.p., stabilisce la RICORRIBILITÀ per Cassazione.
In definitiva, ha concluso il relatore, la riforma Cartabia, in tema di udienza predibattimentale, è sotto test: dovremo capire se contribuisce davvero ad uno snellimento del processo e se risponde agli INTENTI DEFLATTIVI DEL LEGISLATORE. Ciò dipende anche da come ci comporteremo noi tutti, se sapremo cogliere questa possibilità oppure no.
L’udienza predibattimentale, anche nella sua scansione, è ancora tutta da costruire, da plasmare e la sua architettura dipenderà dal contributo e dall’apporto che ciascun operatore del diritto saprà darvi. È da apprezzare l’estrema completezza degli interventi dei relatori che sono stati brillantemente coordinati dalla moderatrice, l’Avv. Isabella Nacci, la quale ha avuto anche il merito di introdurre il convegno con una premessa molto interessante che ha permesso di delineare con nitidezza il quadro giuridico in cui si muove l’introduzione di questa nuova udienza predibattimentale nei procedimenti caratterizzati dalla citazione diretta a giudizio.
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italytimes · 5 years
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Per anni chiama “finocchio” un suo ex dirigente: condannato il figlio di Giovanni Rana
Gian Luca Rana, figlio del presidente e fondatore del Pastificio Rana, Giovanni, re di tortellini e pasta fresca, è stato condannato per aver chiamato per anni “finocchio” un ex manager davanti ai colleghi. La Cassazione ha così confermato la sentenza della corte di appello di Venezia: “Ha arrecato un concreto e grave pregiudizio alla dignità del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione”.
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Per anni ha chiamato un ex dirigente della azienda del padre, il famoso Pastificio Rana, con l'appellativo di "finocchio", anche pubblicamente. Per questo Gian Luca, figlio di Giovanni Rana, re di tortellini e pasta fresca, e amministratore delegato dell'azienda di famiglia, è stato condannato e dovrà ora risarcire il manager dopo aver arrecato "concreto e grave pregiudizio alla dignità del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione". È quanto si legge nella sentenza definita emessa nelle scorse ore dalla Corte di Cassazione, che ha confermato il verdetto della Corte di Appello di Venezia, che a sua volta aveva ribadito la condanna emessa dal Tribunale di Verona, a causa della "condotta vessatoria" dell'Ad. In primo e secondo grado i giudici hanno disposto un risarcimento pari a sei mensilità di stipendio, a cui ora si aggiungono anche cinquemila euro per le spese di giudizio.
Secondo quanto riassume la Suprema Corte nell'ordinanza pubblicata nella giornata di ieri, mercoledì 20 febbraio, dal 2001 al 2007 il legale rappresentante della ditta aveva pronunciato "ripetute offese sulla presunta omosessualità del dirigente", il quale era stato "sistematicamente apostrofato col termine finocchio", come testimoniato dai colleghi. Una volta risolto il rapporto di lavoro, il manager aveva denunciato l'amministratore delegato, che si era difeso sostenendo che si trattava "solo dell’espressione di un clima scherzoso nell'ambiente di lavoro". Il che, secondo i legali di Gina Luca Rana, sarebbe stato giustificato "dalla mancata reazione del manager" alle ingiurie. Ma per i giudici, il comportamento della vittima "era dovuto ad una condizione di inferiorità gerarchica", ossia perché temeva conseguenze per la propria carriera, o per lo stesso posto di lavoro. Dopo la diffusione della notizia, i profili social del Pastificio Rana sono stati presi d'assalto da numerosi utenti, che hanno definito "omofobo" il comportamento dell'amministratore delegato, arrivando a minacciare di non acquistare mai più i loro prodotti.
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micro961 · 7 months
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Reverendo Secret - “La Venere assurda”
Il brano dell’eclettico artista sugli stores digitali e dal 10 novembre nelle radio
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“La Venere assurda” è il nuovo singolo del cantautore Michele Lattanzio alias Reverendo Secret, sui principali stores digitali e dal 10 novembre nelle radio italiane in promozione nazionale. L’artista è fresco di numerosi traguardi raggiunti grazie alla sua manager, discografica e produttrice Amanda Archetti di Silk Music Records e alla sua agente Catia Giordano di Alpha Records.
Il brano dalle sonorità pop rock e con richiami esoterici, distribuito da Silk Music Records, Alpha Records per conto di Sony Music Publishing, Sony Entertainment e Beatstars, è un viaggio mistico al quale l'artista ci ha già abituati da tempo. Questa volta nella dualità esprime significati profondi e intrinsechi tipici del suo fare diretto e comunicativo, in una lotta tra male e bene in cui nulla vince e tutto rimane come nell'origine immaginata della vita stessa. Un linguaggio più volte sottolineato da una convinzione innata che riesce a spiegare tematiche profonde come il senso delle cose osservate nella maniera più autentica e sensibile. Corposo e robusto il ripetuto “io e te tu e me” che nel testo emerge come un mantra apocalittico capace di emozionare e lasciare senza parole l'ascoltatore.
Il singolo è accompagnato da un videoclip prodotto dalla manager Amanda Archetti. Le riprese, che sono state affidate alle mani sapienti di Luca Pederneschi, hanno visto protagonisti i musicisti di una band lombarda, i Roundeep, oltre che a Elvira Federico, nota influencer campana e Tiffany Farranda, talentuosa attrice già ai tempi di “Dominus”, ad oggi con il suo ritorno in scena. “La Venere assurda”, i cui testo e musica sono stati scritti dall’artista stesso, è un brano importante ed epico tipico dello stile metodico e favolistico dell’artista, da sempre impronta di una ricerca accurata in ogni parola scritta e in ogni nota suonata.
Un grazie speciale va a Domenico Dattola e Mariachiara Misciali Ibba. Reverendo Secret racconta che la sua mia anima è testimone di profondi sviluppi e il testo della canzone è un estratto antico di un contemporaneo andare, al quale ogni spiegazione è ovvia, ogni vita è un passaggio ad altro, un evolversi in cui il passato è sconfitto per un futuro appagante e liberatorio. La canzone è frutto di un percorso e frasi come “mare che ha fame della morte” o “mi volto di spalle perché non so chi siamo” fanno capire molto di un mondo che va oltre una prospettiva tradizionale e questa magia ne è una testimonianza. Il videoclip di “La Venere Assurda” è stato presentato in anteprima nazionale su SkyTg24.
Guarda il video su SkyTg24
Storia dell’artista
Michele Lattanzio, alias Reverendo Secret, nasce il 2 marzo 1978 a Schweinfurt, Germania, ma è pugliese. Attraverso le sue canzoni comunica una profonda visione dell'ignoto in forme surreali e metafisiche. La sua ricerca è incentrata nella particolare formazione interiore ed esoterica ottenuta da uno studio accurato e metodologico di tarocchi, oracoli, fantasmi e leggende. Del tutto personale e mistica è la sua predisposizione verso l'oltre e la sua originalità espressiva e creativa. Con ispirazioni e richiami di enorme pregio l'artista riesce a comunicare le sue visioni attraverso la poesia, l'interpretazione e la composizione alle quali conferisce la dottrina millenaria del suo sapere. Particolare l'improvvisazione attraverso parole e argomenti con i quali sfida le leggi della materia e dello spirito generando dal nulla capolavori di assoluta grandezza. È un cantante, cantautore eclettico venuto alla ribalta da Italian's Got Talent 2016 in cui, improvvisando canzoni create da parole date a caso dal pubblico, ha impressionato favorevolmente i 4 giudici e la platea fino ad arrivare alla Standing Ovation. Ha partecipato successivamente a The Voice of Germany 2018 e The Voice Of UK 2019 ottenendo ottimi risultati. È stato ospite di numerose trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali e internazionali partecipando a eventi dell'Eurovision Song Contest 2022 e in eventi collaterali a Sanremo nel 2023. Ha all'attivo sei singoli con relativi videoclip con milioni di consensi in tutto il mondo. Ha collaborato con Simon Boswell e Jimi Boswell nel brano “Anonimo Perché”. Collabora ed è gestito da Amanda Archetti di Silk Gift Milan. È distribuito e collabora con l’agenzia Alpharecords e Sony Music Publishing. Vincitore di un bando che lo porterà nel 2024 agli open Live dei concerti dei big della Sony Music Publishing all’ estero e ad essere membro della commissione votante ai Latin Grammy ai quali parteciperà anche come ospite latino internazionale alla serata dei Latin Grammy il 4 febbraio a Los Angeles. Tra i suoi singoli, “Il Senso” dedicato al Beato Carlo Acutis è rimasto primo in classifica emergenti europee per due mesi. A breve uscirà il suo ultimo brano “La Venere Assurda” con relativo videoclip in anteprima nazionale su SkyTg24.
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michelangelob · 8 months
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La Scultura del giorno: San Luca del Giambologna
L’opera di cui voglio parlarvi oggi è il San Luca in bronzo realizzato dal Giambologna per le nicchie esterne della chiesa di Orsanmichele, decorata con i protettori delle Arti di Firenze. Fu l’Arte dei Giudici e Notai a commissionare la fusione all’artista che la realizzò fra il 1597 e il 1602. Alta 2,73 metri, abitualmente è custodita all’interno del Museo di Orsanmichele mentre all’esterno…
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Motti fascisti all'Asinara, 'sono i ragazzi della scuola sub'
“Vincere e vinceremo”, uno dei motti fascisti per eccellenza riecheggia nell’insenatura di Cala d’Oliva, all’Asinara, l’isola che fu carcere di massima sicurezza e negli anni del maxi processo accolse i giudici Falcone e Borsellino. Lo gridano i ragazzi della scuola per immersioni subacquee di Luca Occulto, associazione Sette mari. A raccontarlo in un lungo reportage è L’Unità, che…
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realnews20 · 6 days
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"Ho detto tutto, tutto...' Così Aldo Spinelli al termine dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Paola Faggioni conferma di aver risposto alle domande degli inquirenti. "Fate i bravi, mi raccomando" ha detto ancora ai giornalisti che lo aspettavano al termine dell'udienza. A chi gli chiedeva se tornasse libero ha risposto "penso di meritarmelo" ma ha detto di non sapere nulla di un'eventuale revoca della misura cautelare "perché è l'avvocato che fa 'ste cose qua". L'avvocato Vernazza, che assiste Spinelli, ha confermato che il suo cliente "ha risposto a tutte le domande" del gip "e si è sfogato". Ma ha precisato di non voler dire altro perché "le indagini sono ancora in corso". E' durato poco meno di mezz'ora l'interrogatorio di garanzia di Matteo Cozzani, ex sindaco di Porto Venere e capo di gabinetto di Giovanni Toti, arrestato con l'accusa di corruzione e turbata libertà degli incanti nell'ambito dell'inchiesta che ha scosso la Regione Liguria. Cozzani ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee di fronte al gip Mario De Bellis. Si è presentato poco prima delle 9 presso il Palazzo di giustizia della Spezia accompagnato dall'avvocato Massimo Ceresa Gastaldo, entrando nell'aula udienze numero 12. "E' sereno e tranquillo di poter chiarire tutti gli addebiti, che contesta, pur vivendo una situazione non semplice. Al momento non è ancora in grado di rispondere nel merito - ha detto ai cronisti l'avvocato Gastaldo uscendo dal palazzo di giustizia -. Ha fatto presente che le esigenze cautelari, dal nostro punto di vista, non sussistono perché non ricopre da anni la carica di sindaco di Porto Venere e anche perché, in ragione del clamore mediatico della vicenda, non ricoprirà più il ruolo di capo di gabinetto". Poco prima il fratello di Matteo Cozzani, l'imprenditore Filippo Cozzani, si era a sua volta presentato davanti ai giudici insieme al suo avvocato Luca Bicci. Interrogatorio di garanzia oggi anche per l'ex consigliere di Esselunga indagato e sottoposto a interdittiva nell'ambito dell'indagine che ha sottoposto agli arresti domiciliari il presidente di Regione Liguria Toti. "Il tema è Genova ma il tema è anche l'intero Paese. Bisogna capire se è solamente legato ai fatti che leggiamo mi sembra abbastanza preoccupante, nel senso che nessuna impresa prenderà più un appalto pubblico, magari dopo essere stata ad una cena elettorale". Lo sottolinea Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e mobilità intervistato a 24 Mattino su Radio 24."Quello che passa è che si fanno le opere per ingraziarsi un imprenditore che ti dà 70mila euro, siamo all'inizio di un 'cinema' che durerà anni e che rischia di bloccare tutti i cantieri", rileva Rixi.   Per Rixi c'è anche "un problema di metodo: la prima cosa che emerge chiara, indipendentemente da come uno la pensi, è che l'attuale legge sul finanziamento sui partiti non va bene e va riscritta immediatamente, deve tornare il contributo pubblico o ci deve essere qualche forma di tutela"."Noi siamo passati da atti che risulterebbero secondo gli inquirenti già nulli o viziati nel 2020-2021, siamo nel 2024 e quindi tutti gli atti successivi oggi leggendo le interpretazioni vengono visti sotto una luce diversa questo è il tema. Anche cose che magari di per sé non avrebbero problemi, rischiano a loro volta di essere viziate, quindi potrebbe esserci un effetto catena non solo sul porto ma su moltissimi appalti, anche sul retroporto di Alessandria per il Piemonte per esempio o altro", conclude Rixi.  Bucci: "Gioco al massacro, io non ci sto" - "Non ho motivo per pensare di essere coinvolto, e in ogni caso devo rimanere al mio posto di sindaco. Ma potrei anche decidere di dimettermi. Come disse Oscar Luigi Scalfaro, al quale non oso certo paragonarmi, a questo gioco al massacro io non ci sto. Chiedo chiarezza, anche sulla mia posizione". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Genova Marco Bucci. "Non vedo l'ora di poter parlare con i magistrati. Sono disponibile a discutere di ogni aspetto che riguarda la mia persona e la mia attività" sottolinea.
Alla domanda 'Si sente tradito da qualcuno?' risponde: "Ovviamente. Io sono quello che ci ha messo la faccia con i miei colleghi di Reggio Emilia e Torino per la nomina di Paolo Emilio Signorini al vertice di Iren. Se sono veri certi suoi comportamenti, questo è un grave tradimento della mia fiducia". Su Toti, Bucci aggiunge: "Ho lavorato tanto e bene con il presidente e mi auguro ancora di poter tornare a lavorare con lui. L'ho detto e lo ribadisco. Io non so nulla dei suoi rapporti con le altre persone. Ma se certe cose sono vere, è un problema. Anche per me, a livello personale". L'inchiesta sulla corruzione in Liguria avviata dalla procura di Genova e dalla dda tocca anche la sanità. Come anticipato oggi da alcuni quotidiani, si tratta di due filoni, uno relativo ai vaccini Covid e uno che riguarda invece presunti finanziamenti illeciti a Toti da parte di imprenditori della sanità privata.Per quanto riguarda il reato ipotizzato di falso, il governatore Giovanni Toti e il suo ormai ex capo di gabinetto Matteo Cozzani, entrambi ai domiciliari, sono indagati per i dati Covid: secondo una delle ipotesi della procura i numeri sarebbero stati gonfiati per ottenere più vaccini dalla struttura commissariale.Tra le intercettazioni avviate dagli investigatori una in particolarte riguarda l'argomento. Le 'cimici' installate nell'ufficio di Cozzani - già sotto indagine per presunta corruzione elettorale - registrano una conversazione. Cozzani sta parlando della difficoltà di ottenere i vaccini: "Il problema qual è stato… che io avevo già truccato, lui li ha presi, cosa è accaduto li ha riaumentati", dice il capo di gabinetto. Quel "lui" è il presidente Toti: "Quando me li ha rimandati gli ho scritto 'ma cazzo pres, ma sono fuori' e lui ha detto 'ma li ho un po' aumentati' e io 'ma l'avevo già fatto io', e lui 'cazzo dimmelo che l'hai già fatto te, aspetta un secondo'.. vabbè".Secondo filone d'inchiesta invece è decisamente più complesso, e ricalca quello principale. Gli inquirenti stanno infatti indagando sui finanziamenti che imprenditori del mondo della sanità avrebbero elargito ai comitati elettorali di Toti.Manovre del tutto consuete e legittime, ma il sospetto è che in cambio di questi finanziamenti siano arrivati contratti e convenzioni. Il focus è sui finanziamenti alla Fondazione Change superiori ai 40 mila euro effettuati secondo gli inquirenti da alcune realtà attive nel settore sanitario convenzionato e privato. Come Casa della Salute, un network di poliambulatori specialistici controllati dal gruppo Italmobiliare della famiglia Pesenti che in Liguria ha conosciuto un vero e proprio boom. Nato nel 2013, conta oggi 29 strutture che impiegano 900 addetti, fra cui 450 medici. È presente a Bordighera, Ventimiglia, Sanremo, Albenga, Savona, Cairo Montenotte. E ha preso a contribuire con il Comitato di Toti. Il quale ha ricambiato presentando un loro evento nella Sala della Trasparenza della Regione, nel corso del quale sono intervenuti sia lui sia il sindaco di Genova Bucci. Fra i finanziatori anche l'Iclas di Rapallo del gruppo Gvm, Hc hospital e On health care.All'attenzione dei pm di Genova ci sono tre-quattro finanziatori, che si aggiungono alle 20 società operanti in altri settori entrate nei radar dell'indagine per tangenti. Indagando sul voto di scambio tra la comunità riesina e quella calabrese e la lista del presidente Giovanni Toti, gli investigatori hanno anche scoperto una maxi frode da un milione e 200 mila euro sulle forniture sanitarie duranet il Covid. In particolare le mascherine, introvabili in piena pandemia e preziose come l'oro nella fase due per scuole e luoghi pubblici. E' quanto emerge dalle carte depositate nell'ambito dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione. Riproduzione riservata © Copyright ANSA [ad_2] Sorgente
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lamilanomagazine · 4 months
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Varese, presentato il documentario Care Seekers, in cerca di cura
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Varese, presentato il documentario Care Seekers, in cerca di cura Due eventi gemelli, a Varese e a Luino, per parlare del prendersi cura, di come le nostre comunità stanno cambiando e della necessità di gestire il cambiamento in un modo nuovo e sempre più integrato. Due serate per incontrarsi e confrontarsi, partendo da un'opera d'arte, per riflettere sulla realtà e su come affrontarla. CareSeekers - In cerca di cura è un documentario on the road alla ricerca della cura, presentato dalle cinque principali Fondazioni che sul territorio si occupano di anziani e famiglie. Appuntamento dunque per venerdì 2 febbraio 2024 alle 20.30 a Varese in Sala Montanari e sabato 3 febbraio alle ore 16.45 a Luino a Palazzo Verbania. "Un progetto che esplora il tema del prendersi cura con un linguaggio innovativo - spiega l'assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari - per stimolare una riflessone sui tanti aspetti di questa realtà e le possibilità di gestione, incrociando i punti di vista di chi ha bisogno di cure con quelli di chi vi dedica la propria vita". Le proiezioni sono previste per venerdì 2 febbraio alle 20.30, a Varese, Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1: l'organizzazione dell'evento è a cura delle Fondazioni Onlus Molina, Comi, Istituto Cavalier Menotti, Longhi Pianezza e Menotti Bassani, con il patrocinio del Comune di Varese e di Uneba Varese. Sabato 3 febbraio alle ore 16.45 l'appuntamento è invece a Luino, Palazzo Verbania, viale Dante Alighieri 5: l'organizzazione è a cura delle Fondazioni Onlus Comi, Istituto Cavalier Menotti, Longhi Pianezza, Menotti Bassani e Molina, con il patrocinio del Comune di Luino e di Uneba Varese. Dopo la proiezione in entrambi gli eventi è previsto un dibattito alla presenza della regista del documentario, Teresa Sala e degli operatori delle Fondazioni che organizzano gli eventi. "Questi due eventi – dice Barbara Cirivello, direttrice generale della Fondazione Longhi Pianezza – sono stati pensati come un'occasione in cui le nostre realtà vanno incontro al territorio e fanno rete tra loro. Non è più tempo delle strutture-microcosmo, ma delle RSA aperte: prima dell'accoglienza in struttura, le possibilità per le famiglie sono moltissime, dall'assistenza diurna a quella domiciliare, ma siamo noi a doverle raccontare. Questi due eventi sono un'opportunità". "La collaborazione è l'arma vincente quando si parla di cura – racconta Carlo Maria Castelletti, presidente della Fondazione Molina Onlus di Varese – per questo abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa, che porta ben cinque fondazioni del territorio, simili alla nostra per mission e visione, a fare rete, riflettere sul nostro lavoro e su quanto di nuovo possiamo offrire alle comunità". "UNEBA, partner dell'iniziativa, raggruppa 52 RSA su tutto il territorio provinciale – aggiunge Luca Trama, presidente provinciale UNEBA, Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (U.N.E.B.A.) – 52 strutture che assolvono compiti essenziali per le comunità di cui fanno parte e che hanno imparato, soprattutto durante la recente pandemia, che l'unione e la condivisione sono la vera chiave per fare fronte al cambiamento della società, sempre più rapido, che vede nelle nostre strutture un sostegno fondamentale". Presenti alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta martedì 30 gennaio a Palazzo Estense sono inoltre Fausto Turci, direttore generale di Fondazione Comi; Roberta Giudici, direttore generale di Fondazione Istituto Cavalier Menotti, Gianni Bianchi di Menotti Bassani. CARE SEEKERS – IN CERCA DI CURA sinossi Vanni e Natalia sono due anziani che hanno fatto da caregiver alle loro madri e ora si interrogano sulla vecchiaia che avanza e su chi si prenderà cura di loro. Vasilica è una donna rumena di quarantacinque anni che fa la badante 24 su 24 a Miranda, signora ultranovantenne con demenza senile; è partita per l'Italia circa 15 anni fa, lasciando la sua vita e i figli ancora bambini, e adesso non sa più quale sia il suo posto nel mondo. Nella Casa di Riposo Villa Antonietta, la vita delle oss, quasi tutte ragazze giovani e straniere come Marienne, e quella delle residenti, signore delle Milano bene, si svolge tra faticose alzate e messe a letto, pappe e pannoloni, sorrisi e conflitti. In un piccolo paesino della Sardegna, Sandra e le sue amiche hanno deciso di provare a vivere insieme gli anni della vecchiaia in una forma comunitaria, col desiderio di trovare una strada di cura alternativa. Quattro storie, quattro racconti di cura che si incontrano in un surreale viaggio in macchina per la pianura padana. Ad ogni capitolo una delle protagoniste si aggiunge al variopinto gruppo alla ricerca di una risposta alla grande domanda che anima l'intero racconto: "quale cura ci (a)spetta?" Tra soste e autostop, bivi e vicoli ciechi, le strade si confondono e la meta rimane un miraggio. Non resta che proseguire il viaggio. Guarda qui il trailer al seguente link ... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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loveantoniolove-blog · 8 months
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➡️🌺🙏VENERDÌ 13 OTTOBRE 2023
San Teófilo, vescovo
Dal libro del profeta Gioèle
Gl 1,13-15; 2,1-2
Dal Sal 9
R. Il Signore governerà il mondo con giustizia.
👉🕍📖❤️Vangelo
Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca
Lc 11,15-26
In quel tempo, [dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio,] alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli scaccia i demòni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo.
Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull’altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio.
Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino.
Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde.
Quando lo spirito impuro esce dall’uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo e, non trovandone, dice: “Ritornerò nella mia casa, da cui sono uscito”. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l’ultima condizione di quell’uomo diventa peggiore della prima».
Parola del Signore.❤️🙏
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